LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CIPRIANO/S.S.MILAZZO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CIPRIANO/S.S.MILAZZO S.r.l. Con reclamo datato 18.03.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Giovanni Cipriano, chiedeva la condanna della S.S. Milazzo s.r.l. al pagamento della somma di € 2.400,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 17.08.2009; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 06.04.2011 presentava le proprie controdeduzioni, specificando che il calciatore era stato trasferito a titolo definitivo alla ASD ACR BORGATESE in data 03.12.2009 e non in data 16.12.2009 come indicato nel reclamo, chiedendo quindi che il residuo dovuto venisse determinato in € 1.860,00 e non già in € 2.400,00. Il calciatore controdeduceva di aver comunque maturato il diritto al percepimento per intero del quarto rateo mensile (16.11.2009 - 03.12.2009) pari a 17 giorni e quindi alla corresponsione dell'importo residuo di € 2.400,00. In via subordinata instava affinchè fosse riconosciuto l'importo di € 2.140,00 (€ 1.800,00 per i primi tre ratei mensili + 340,00 per i 17 giorni relativi al quarto rateo mensile). La società controreplicava eccependo l'irritualità e/o la tardività della memoria datata 20 aprile 2011 per violazione dell'art. 21bis del Regolamento L.N.D., ribadendo la propria richiesta di determinazione del dovuto in € 1.860,00. La Commissione ritiene che vi sia un sostanziale riconoscimento da parte della società controinteressata di una quota residua dovuta al calciatore e rileva inoltre una minima discrepanza tra le reciproche posizioni, in punto di determinazione degli importi dovuti, generata da una divergenza interpretativa in ordine alla maturazione delle somme legate al quarto rateo mensile di cui al compenso globale annuo pattuito. Tale valutazione in realtà si rivela di poco momento dovendo scegliere se aderire alla tesi della maturazione anticipata del diritto ovvero quella legata alla effettività del periodo dell'opera prestata. Pertanto si ritiene di poter decidere la presente vertenza in via equitativa determinando l'importo residuo ancora dovuta al calciatore nella misura di € 2.000,00. PQM La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie parzialmente il reclamo, condannando in via equitativa la Società S.S. Milazzo s.r.l. a corrispondere al sig. Giovanni Cipriano la somma di euro 2.000,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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