LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide SANTAMARIA/S.S.MILAZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide SANTAMARIA/S.S.MILAZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/03/2011 il sig.Davide SANTAMARIA, si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.4.000,00.
La Società in data 31/03/2011 presentava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse delle
ricevute attestanti il pagamento di €.6.000,00 per i mesi di Agosto,Settembre,Ottobre,Novembre,Dicembre
2011 e Gennaio 2011 di €.1.000,00 ciascuna a firma del ricorrente.
Lo stesso calciatore non replicava altresì alle note della Società.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO
S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide SANTAMARIA, della somma di €.1.500,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.