LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo TEMPONI/S.S.SANT’ANTONIO ABATE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo TEMPONI/S.S.SANT’ANTONIO ABATE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/03/2011 il sig.Carlo TEMPONI , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SANT’ANTONIO ABATE, un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10
Precisando di aver percepito rate per €.3.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.4.000,00.
La Società in data 06/04/2011 presentava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse n.2
ricevute in originale, che attestano il pagamento in favore del ricorrente della somma di €.7.200,00 con la firma
dello stesso in calce ad ogni ricevuta.
Il calciatore non faceva pervenire alcuna replica alle controdeduzioni della Società.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dal
Sig.Carlo TEMPONI nei confronti della Società S.S.SANT’ANTONIO ABATE.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.