LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto BACCHINI/A.S.D.CESENATICO CHIMICART
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto BACCHINI/A.S.D.CESENATICO CHIMICART
Con Racc.A.R. in data 18/4/2011 il sig.Alberto BACCHINI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo
di aver concluso con la Società A.S.D.CESENATICO CHIMICART un accordo economico prevedente il compenso
lordo di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della Somma di €.1.500,00 maturata fino a dicembre 2010,
in quanto poi svincolato.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Alberto BACCHINI, nei confronti della Società A.S.D.CESENATICO CHIMICART., per violazione
dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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