LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SPIGHI/A.S.D.CESENATICO CHIMICART
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SPIGHI/A.S.D.CESENATICO CHIMICART
Con Racc.A.R. in data 1/4/2011 il sig.Fabio SPIGHI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver
concluso con la Società A.S.D.CESENATICO CHIMICART un accordo economico prevedente il compenso lordo
di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver ricevuto solo una rata per €.600,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della
somma di €.1.800,00 maturata fino a dicembre 2010, in quanto poi svincolato.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Fabio SPIGHI, nei confronti della Società A.S.D.CESENATICO CHIMICART, per violazione dell’art.21
bis del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.