COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 56. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NAPPI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI. CALCIATORE DELLA SOCIETA A.S.D. S. AGATA IRPINA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. AGATA IRPINA: ART. 4. COMMA 2. E 5. COMMA 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 56. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NAPPI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI. CALCIATORE DELLA SOCIETA A.S.D. S. AGATA IRPINA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. AGATA IRPINA: ART. 4. COMMA 2. E 5. COMMA 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 28 gennaio 2011, protocollo 5071/1437, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Nappi Marco, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti calciatore della società medesima, ha espresso, mediante dichiarazioni, rese note a mezzo social network Facebook il 5.11.2010, ingiurie e minacce all’arbitro, sig. Pannese Francesco, con ciò ledendo la reputazione di persona operante nell’ambito della F.I.G.C., al termine della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria S.Agata Irpina / Aterrana; rilevato che il Sig. Nappi Marco, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Nappi Marco (che, peraltro, ha riconosciuto l’addebito) e la società S. Agata Irpina, per cui, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in esse inclusa la singolarità della questione, relativa alla presenza di tesserati qualificati sul social network Facebook, con le consequenziali implicazioni di ordine giuridico-sportivo, infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi uno, a carico del calciatore, sig. Nappi Marco; l'ammenda di euro 200,00, a carico della società A.S.D. S. Agata Irpina. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti in esame ed attualmente calciatore della società A.S.D. S. Agata Irpina, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società A,S.D. S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 200,00.
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