COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 56. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NAPPI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI. CALCIATORE DELLA SOCIETA A.S.D. S. AGATA IRPINA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. AGATA IRPINA: ART. 4. COMMA 2. E 5. COMMA 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 56. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. NAPPI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI. CALCIATORE
DELLA SOCIETA A.S.D. S. AGATA IRPINA): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. AGATA IRPINA: ART. 4. COMMA 2. E 5. COMMA 2.
DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 28 gennaio 2011, protocollo 5071/1437, a
carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto
Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura
Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate
postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha
chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Nappi Marco, la sanzione della squalifica per mesi due; a
carico della società S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della
Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali
acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti calciatore della società
medesima, ha espresso, mediante dichiarazioni, rese note a mezzo social network Facebook il 5.11.2010,
ingiurie e minacce all’arbitro, sig. Pannese Francesco, con ciò ledendo la reputazione di persona operante
nell’ambito della F.I.G.C., al termine della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria S.Agata
Irpina / Aterrana; rilevato che il Sig. Nappi Marco, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha
determinato, con il suo comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni
rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso,
questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto
il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli
accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Nappi Marco (che,
peraltro, ha riconosciuto l’addebito) e la società S. Agata Irpina, per cui, valutate tutte le circostanze, di fatto
e di diritto, in esse inclusa la singolarità della questione, relativa alla presenza di tesserati qualificati sul
social network Facebook, con le consequenziali implicazioni di ordine giuridico-sportivo, infligge le seguenti
sanzioni: la squalifica per mesi uno, a carico del calciatore, sig. Nappi Marco; l'ammenda di euro 200,00, a
carico della società A.S.D. S. Agata Irpina. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Nappi Marco, all'epoca dei fatti in esame ed
attualmente calciatore della società A.S.D. S. Agata Irpina, la sanzione della squalifica per mesi due;
a carico della società A,S.D. S. Agata Irpina, l'ammenda di euro 200,00.
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