COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA PISCIOTTA / ATLETIK TORCHIARA DEL 6.02.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA PISCIOTTA / ATLETIK
TORCHIARA DEL 6.02.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della
decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 17.02.2011 del C.R. Campania, alla pag.
1832), con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello
svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore sotto falso nome). Al riguardo,
questa C.D.T. osserva che l'art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "Con il
reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali, che hanno reso inammissibile il
reclamo davanti all'Organo di prima istanza". Al riguardo, deve rilevarsi che il reclamo, prodotto dalla
società reclamante al Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla presunta irregolarità della gara in epigrafe,
debba essere confermato inammissibile, non avendo la società Atletik Torchiara adempiuto, entro le ore
ventiquattro (ossia, la mezzanotte) del giorno successivo a quello di disputa della gara, all’inoltro del
prescritto preannuncio di reclamo. Sul punto, deve rilevarsi l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. La
società reclamante, invero, si duole di quanto deciso sul reclamo proposto davanti al Giudice di prime cure,
opponendo che non sussista più l’obbligo, nel Codice di Giustizia Sportiva vigente, di formalizzare il
preannuncio di reclamo in materia di posizione irregolare di calciatore. Invero, nel caso di specie, si rileva
che il giudizio de quo verte non sulla “posizione irregolare” di un tesserato della società avversaria, bensì
sul regolare svolgimento della gara, in quanto trattasi di partecipazione alla gara in esame, nelle file della
società Pisciotta, di un soggetto non avente titolo, in quanto “sotto falso nome”, per cui questa C.D.T., sulla
base di univoca, costante, coerente giurisprudenza della C.A.F. (allorquando essa configurava l’Organo di
giustizia sportiva di terzo ed ultimo grado, per cui faceva, per l’appunto ed in modo indiscusso,
giurisprudenza), ritiene che il caso rientri nella fattispecie di cui all’art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per la quale è previsto, nell’ipotesi di ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, il preannuncio di
reclamo, da formalizzare e trasmettere, allo stesso, entro la mezzanotte del primo giorno feriale, successivo
a quello della gara. Per quanto sopra, la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. In merito, poi, a
quanto denunciato dalla società ricorrente, questa C.D.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla
Procura Federale della F.I.G.C. per gli opportuni provvedimenti del caso. P.Q.M.
DELl BERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, proposto dalla società Atletik Torchiara; di trasmettere gli atti
alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine della decisione, di sua competenza, nel merito della
presunta sostituzione di persona, come indicato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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