COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARIFE – GARA CARIFE I NICOLA BARONIA DEL 5.06.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARIFE – GARA CARIFE I NICOLA BARONIA DEL 5.06.2011 – 3^
CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T., letto il reclamo avverso la squalifica a carico del calciatore Di Tuccio Rocco, pubblicata sul C.U.
n. 36 del 9.06.2011 della Delegazione Provinciale di Avellino, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità,
essendo esso stato proposto, dalla società Carife, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro
giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di
Calcio a Cinque - Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali,
Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal
Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale
n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania ed al Comunicato Ufficiale n. 27, del 14.04.2011, della
Delegazione Provinciale di Avellino. Invero, le richiamate modalità dei termini abbreviati prescrivono che gli
eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax,
o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del
secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con
contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato
acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato,
l'attestazione dell'invio, anche all'eventuale controparte, dei medesimi motivi di reclamo. Il reclamo in
esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, é stato formalizzato, a mezzo
raccomandata postale e fax, rispettivamente in data 13 e 16.06.2011 ed é pervenuto, a questa C.D.T.,
rispettivamente, in data 17 e 16.06.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La
conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di
quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Carife.
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