COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA POL. KENNEDY I CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI DEL 16.04.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA POL. KENNEDY I CALCIO UOMO NUOVO NAPOLI DEL 16.04.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 21.04.2011, a mezzo fax: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale erano state inflitte, alla società medesima, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica. Deve, tuttavia, osservarsi che l’atto non è stato sottoscritto da dirigente avente titolo (in primis, il presidente della società). Essendo, quindi, venuto meno uno dei presupposti sostanziali, previsti ad substantiam, in ordine all’ammissibilità dei reclami, questo in esame deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELl BERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Calcio Uomo Nuovo Napoli.
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