COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.E. ERRICO MIRKO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.E. ERRICO MIRKO. ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 31 marzo 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del soggetto indicato in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per essere venuto meno, colpevolmente, al proprio potere-dovere funzionale di refertare con puntualità, esattezza e precisione quanto accaduto nel corso della partita, dal medesimo arbitrata, S.S. Audax 1970 S. Angelo/A.S.D. Le Grazie Juvenilia dell’8/10/2010, così da aver erroneamente indicato nel rapporto di gara steso all’esito di quest’ultima l’avvenuta segnatura di una rete da parte della squadra ospitante (S.S. Audax 1970 S. Angelo) in realtà mai realizzata, con conseguente annotazione in quel referto di un risultato finale (1-0) diverso da quello effettivamente conseguito dalle squadre sul campo (0-0), nonché, per avere, poi, con pervicace ostinazione e pur in presenza di dati oggettivi contrari, confermato quel erroneo punteggio nelle diverse occasioni in cui è stato, in merito, interpellato dagli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. al fine di salvaguardare il proprio erroneo comportamento; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:  pena base ammonizione con diffida, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad ammonizione; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione all’arbitro effettivo Errico Mirko della sanzione dell’ammonizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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