COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL.D. CARAPELLE – A.S.D. NUOVA ANDRIA del 27 Giugno 2010. (Reclamo della società POL.D. CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società per ammenda di € 500,00 e del dirigente TARANTINO MARIANO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL.D. CARAPELLE - A.S.D. NUOVA ANDRIA del 27 Giugno 2010. (Reclamo della società POL.D. CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società per ammenda di € 500,00 e del dirigente TARANTINO MARIANO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il comportamento del Sig. TARANTINO MARIANO, pur risultando offensivo e antisportivo nei confronti dell’Arbitro, degli Assistenti, del Commissario di Campo e degli Organi Federali può ritenersi punibile con la inibizione a tutto il 31 Ottobre 2010, dal momento che il comportamento è risultato essere stato solo verbale e quindi né minaccioso né violento; ritenuto che il comportamento dei sostenitori della società CARAPELLE può essere punito con la sanzione dell’ammenda di € 300,00 atteso che la rissa intervenuta con i sostenitori della squadra avversaria è stata contenuta nell’ambito degli spalti dove venivano ospitate le diverse tifoserie; P.Q.M. DELIBERA 1) ridursi al 31 Ottobre 2010 l’inibizione al Sig. TARANTINO MARIANO; 2) ridursi a € 300,00 l’ammenda a carico della società POL.D. CARAPELLE; 3) non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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