COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO PROVINCIALE “ALLIEVI” FASCIA B Gara: OSTUNI SPORT – A.S.D. CISTERNINO del 26 Maggio 2010. (Reclamo della società OSTUNI SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore SUMMA LUIGI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 3 Giugno 2010 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 22 Luglio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO PROVINCIALE “ALLIEVI” FASCIA B
Gara: OSTUNI SPORT - A.S.D. CISTERNINO del 26 Maggio 2010. (Reclamo della società OSTUNI
SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore
SUMMA LUIGI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 3 Giugno 2010 della
Delegazione Provinciale di Brindisi).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Premesso che l’art. 33 n° 1 del Codice di Giustizia Sportiva indica quali soggetti legittimati a proporre
reclamo: le società, i dirigenti, soci o tesserati che abbianointeresse diretto al reclamo stesso;
che, nella fattispecie, dalla firma del reclamo in oggetto non è dato di ricavare la identificazione del soggetto
firmatario perché non solo illeggibile quanto mancante di una chiara qualifica per accertare la eventuale
legittimazione;
che tale irregolarità formale poteva essere dal reclamante sanata prima del trattenimento in decisione, ai
sensi dell’art. 33 n° 9 del Codice di Giustizia Sportiva, in seguito all’invito rivolto da questa Commissione con
raccomandata A.R. del 14/6/2010, ricevuta regolarmente dalla reclamante il 18/6/2010 e mai e mai
riscontrata;
tutto ciò premesso e ritenuto questa Commissione così
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo come innanzio proposto dalla società OSTUNI SPORT perchè ritenuto inammissibile
attesa la irregolarità formale relativa alla sottoscrizione;
2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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