COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 09 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SERIE C2 Gara: A.S.D. TREZETA MODUGNO – A.S.D. FUTSAL BARI del 23 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. FUTSAL BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore REMINE Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 14 Ottobre 2010 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 09 Settembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SERIE C2
Gara: A.S.D. TREZETA MODUGNO - A.S.D. FUTSAL BARI del 23 Ottobre 2010. (Reclamo della
A.S.D. FUTSAL BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore REMINE Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 14 Ottobre
2010 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
ritenuto che il comportamento antisportivo del calciatore REMINE Giovanni può ritenersi
adeguatamente punito, attese le circostanze emerse dagli atti, con la punizione della squalifica fino al
6 dicembre 2010
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 6 dicembre 2010 la squalifica inflitta al calciatore REMINE Giovanni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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