COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) instaurato dalla Procura Federale con nota del 30/4/2010 (rep. n.3283/750 P.F./09/10/S.P./fda) nei confronti dei signori Colacicco Roberto, Schiavo Luigi, Mengoli Pierpaolo, Lanza Mauro, Lerario Gianluca, Chiri Tommaso. Per rispondere: della violazione di cui all’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come integrato dalle disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi e Giovanissimi, indetti dal settore per l’attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa al campionato “Juniores under 18” nella stagione sportiva 2009 – 2010. 2) e nei confronti delle società ASD Leonessa Altamura, ASD Minervino Murge, ASD Pro Italia Galatina, Soccer Atletico, ASD Valenzano Japigia , ASD Gioventù Calcio Muro. per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) instaurato dalla Procura Federale con nota del 30/4/2010 (rep. n.3283/750 P.F./09/10/S.P./fda) nei confronti dei signori Colacicco Roberto, Schiavo Luigi, Mengoli Pierpaolo, Lanza Mauro, Lerario Gianluca, Chiri Tommaso. Per rispondere: della violazione di cui all’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come integrato dalle disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi e Giovanissimi, indetti dal settore per l’attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa al campionato “Juniores under 18” nella stagione sportiva 2009 – 2010. 2) e nei confronti delle società ASD Leonessa Altamura, ASD Minervino Murge, ASD Pro Italia Galatina, Soccer Atletico, ASD Valenzano Japigia , ASD Gioventù Calcio Muro. per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. FATTO Su segnalazione del Presidente del Comitato Territoriale Puglia la Procura Federale accertava che le società su menzionate partecipanti al campionato di Promozione, avevano disatteso all’obbligo di svolgere, con una propria squadra, attività giovanile nella stagione sportiva 2009/2010. Con la succitata nota del 30/4/2010 il Procuratore Federale della FIGC, rilevava che alle società di Promozione faceva, obbligo giusta C.U. n.1 del 01/7/2009 della LND emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.49 lettera C delle NOIF e degli artt.23 e 32 comma 1° del Regolamento della LND di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore, nonché all’attività giovanile della Lega; - dopo aver ritenuto che l’omissione, per come indicato dal Comitato Regionale Puglia della LND, con propria nota del 27/10/2009 integrava gli estremi della violazione di cui all’art.32 comma 1° Regolamento della LND ascrivibile per immedesimazione organica ai rispettivi presidenti innanzi menzionati deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la società ed i rispettivi Presidenti come innanzi indicati, perché rispondessero delle violazioni loro addebitate. Verificata la regolarità delle contestazioni, con racc.a.r. del 30/8/2010 la Commissione disponeva la convocazione dinanzi a sé delle parti succitate per l’udienza del 27/9/2010, alla quale comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Schiavo Luigi in proprio e per l’ASD Minervino Murge; - il sig. Lanza Mauro in proprio e per l’ASD SOCCER Atletico; - Non comparivano, benché regolarmente convocati tutti gli altri deferiti. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, l’avv. Giuseppe Monaco, nella qualità di S.Procuratore Federale ed i sig.ri Schiavo Luigi e Lanza Mauro, nelle qualità succitate, dichiaravano di aver fra loro concordato, ai sensi dell’art.23 CGS la misura delle sanzioni ridotte, come segue: - alla soc. ASD Minervino Murge l’ammenda di € 2.000,00 ed al suo Presidente sig. Schiavo Luigi l’inibizione di mesi 2; - all’ASD Soccer Atletico l’ammenda di € 2.000,00 ed al suo Presidente sig. Lanza Mauro la inibizione di mesi 2. La Commissione, preso atto dell’accordo intervenuto fra la Procura Federale, le società ed i rispettivi presidenti succitati, si riservava l’esame ed ogni conseguente decisione. Dichiarata chiusa la fase preliminare dibattimentale il Presidente dava la parola al S.Procuratore Federale per le sue richieste conclusive nei confronti degli altri deferiti non compresi fra quelli innanzi menzionati. L’avv. Monaco, nella citata qualità, dopo ampia discussione concludeva e chiedeva: - per la ASD Leonessa Altamura la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e per il suo Presidente Comunicato Ufficiale n. 25 - pag. 51 di 53 Colacicco Roberto la inibizione di mesi 3; - per la ASD Pro Italia Galatina la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per il suo Presidente Mengoli Pierpaolo la inibizione di mesi 3; - per la ASD Gioventù Calcio Muro la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e per il suo Presidente sig. Chiri Tommaso la inibizione di mesi 3; - per la ASD Valenzano Japigia la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per il suo Presidente sig. Lerario Gianluca la inibizione di mesi 3; MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti, sia perché ammesse dalla maggior parte di essi, sia perché non contestate da chi non è comparso per giustificarle. Va quindi affermata la loro responsabilità e ciascuno di essi va punito, in maniera diversificata per i motivi che seguono. Per quanto attiene alle società ASD Minervino Murge ed ASD Soccer Atletico ed ai loro rispettivi presidenti innanzi citati che, ai sensi dell’art.23 CGS hanno concordato con la Procura Federale la sanzione ridotta; la Commissione ritiene di poter aderire (e quindi di disporne l’applicazione come da dispositivo) agli accordi raggiunti ed alla misura di essi perché congrui ed adeguati alle contestate violazioni. Per quanto invece attiene alle società deferite ed ai loro rispettivi presidenti non comparsi (ASD Leonessa Altamura, ASD Pro Italia Galatina, ASD Valenzano Japigia ed ASD gioventù Calcio Muro) non essendo revocabili in dubbio le rispettive loro responsabilità così come innanzi precisato, vanno condivise ed applicate le sanzioni indicate dalla Procura Federale, come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoria Puglia DELIBERA Infliggersi: - alla ASD Minervino Murge la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 ed al suo Presidente sig. Schiavo Luigi l’inibizione di mesi 2; - alla ASD Soccer Atletico la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 ed al suo Presidente sig. Lanza Mauro la inibizione di mesi 2; - alla ASD Leonessa Altamura la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente sig. Colacicco Roberto la inibizione di mesi 3; - alla ASD Pro Italia Galatina la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente sig. Comunicato Ufficiale n. 25 - pag. 52 di 53 Mengoli Pierpaolo l’inibizione di mesi 3; - alla ASD Valenzano Japigia l’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente sig. Lerario Gianluca l’inibizione di mesi 3; - alla ASD Calcio Muro l’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente sig,. Chiri Tommaso l’inibizione di mesi 3.
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