• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1) Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’ASD Cristo Re;
2) A.S.D. CRISTO RE di Martina Franca;
per rispondere
1) il Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’A.S.D. CRISTO RE, della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere
consentito al Sig. SCHIAVONE Martino, tecnico abilitato, di tesserarsi come Dirigente, in assenza di una
necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico, dopo aver inutilmente tentato di tesserarlo
quale tecnico e, comunque, per avere consentito che lo stesso presenziasse in panchina in due gare del
campionato giovanissimi;
2) l’A.S.D. CRISTO RE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili
al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1) Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’ASD Cristo Re;
2) A.S.D. CRISTO RE di Martina Franca;
per rispondere
1) il Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’A.S.D. CRISTO RE, della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere
consentito al Sig. SCHIAVONE Martino, tecnico abilitato, di tesserarsi come Dirigente, in assenza di una
necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico, dopo aver inutilmente tentato di tesserarlo
quale tecnico e, comunque, per avere consentito che lo stesso presenziasse in panchina in due gare del
campionato giovanissimi;
2) l’A.S.D. CRISTO RE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili
al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
FATTO
Con nota dell’11/2/2010, prot.n. 306/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale
l’esposto dell’Avv. MUSCHIO SCHIAVONE Donato per conto del proprio assistito, Sig. NARDELLI
Leonardantonio, allenatore di base FIGC, pervenuto il 22.1.2010, con cui veniva contestata la violazione degli
artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico da parte di alcuni allenatori. Seguiva, quindi, l’indicazione
nominativa di costoro tra cui il Sig. SCHIAVONE Martino, tesserato “per la scuola calcio Cristo Re di Martina
Franca e … come giocatore per la A.C. Martina, militante nel campionato di 3^ categoria”.
Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del
26/07/2010, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. CAMPANELLA Francesco e
l’A.S.D. CRISTO RE per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 06/09/2010, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 27/9/2010. In tale sede
compariva il Sig. CAMPANELLA Francesco, nella duplice rivestita qualità, con l’assistenza dell’Avv. CARAMIA
Francesco del foro di Taranto. Compariva, per la Procura Federale, l’Avv. MONACO Giuseppe.
Apertosi il dibattimento, l’Avv. MONACO rappresentava preliminarmente ai deferiti la facoltà di addivenire al
patteggiamento della sanzione ex art. 23 C.G.S.. Dopo breve discussione le parti concordavano di richiedere
all’Organo Giudicante, a termini dell’art. 23, co. 1, C.G.S., la sanzione dell’inibizione di mesi due per il Sig.
CAMPANELLA Francesco e l’ammenda di € 200,00 per l’A.S.D. CRISTO RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.:
- considerato che non è in contestazione tra le parti la ricostruzione degli accadimenti materiali come operata
dalla Procura e che tale ricostruzione è confortata dalle inequivocabili deposizioni dei Sigg.ri Nardelli e
Schiavone, nonché dalla documentazione acquisita agli atti (primieramente le distinte di gara);
- considerato che il Sig. CAMPANELLA Francesco, nella qualità di cui in atti, e l’A.S.D. CRISTO RE sono
stati chiamati a rispondere, a diverso titolo (ex art. 1, co. 1, C.G.S., il primo, ed ex art. 4, co. 1-2, C.G.S., la
seconda), del solo fatto che il proprio tesserato sig. SCHIAVONE Martino, allenatore di base non sospeso
dall’albo, ha partecipato, in qualità di Dirigente, ad appena due gare del Campionato Prov.le Giovanissimi,
gironi B e C, peraltro nell’arco della stessa giornata (il 18.10.09);
P.Q.M.
Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina:
a) l’inibizione per mesi due del Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t., dell’A.S.D. CRISTO RE;
b) commina all’A.S.D. CRISTO RE, in persona del suo legale rappresentante p.t., l’ammenda di € 200,00.
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Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1) Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’ASD Cristo Re;
2) A.S.D. CRISTO RE di Martina Franca;
per rispondere
1) il Sig. CAMPANELLA Francesco, Presidente p.t. dell’A.S.D. CRISTO RE, della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere
consentito al Sig. SCHIAVONE Martino, tecnico abilitato, di tesserarsi come Dirigente, in assenza di una
necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico, dopo aver inutilmente tentato di tesserarlo
quale tecnico e, comunque, per avere consentito che lo stesso presenziasse in panchina in due gare del
campionato giovanissimi;
2) l’A.S.D. CRISTO RE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili
al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.."