COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/08/2010 (prot.n. 1294/1605/pf 09-10/SS/fc) nei confronti di: 1) Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo di Martina Franca; 2) A.S. SAN PAOLO di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 38, comma 1, NOIF (inosservanza dell’obbligo per i tecnici iscritti nel ruolo del settore tecnico di tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al Sig. CITO Michele, iscritto nei ruoli del settore tecnico (matricola nr. 88.300) di svolgere l’attività di tecnico nel corso della stagione sportiva 2008/2009 (squadra allievi campionato provinciale) e della stagione sportiva 2009/2010 (squadra allievi campionato regionale) senza essere regolarmente tesserato per la società A.S. San Paolo; 2) l’A.S. SAN PAOLO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, C.G.S. per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente p.t. BASILE Maria Grazia;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/08/2010 (prot.n. 1294/1605/pf 09-10/SS/fc) nei confronti di: 1) Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo di Martina Franca; 2) A.S. SAN PAOLO di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 38, comma 1, NOIF (inosservanza dell’obbligo per i tecnici iscritti nel ruolo del settore tecnico di tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al Sig. CITO Michele, iscritto nei ruoli del settore tecnico (matricola nr. 88.300) di svolgere l’attività di tecnico nel corso della stagione sportiva 2008/2009 (squadra allievi campionato provinciale) e della stagione sportiva 2009/2010 (squadra allievi campionato regionale) senza essere regolarmente tesserato per la società A.S. San Paolo; 2) l’A.S. SAN PAOLO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, C.G.S. per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente p.t. BASILE Maria Grazia; FATTO Con nota dell’11/2/2010, prot.n. 306/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale l’esposto dell’Avv. MUSCHIO SCHIAVONE Donato per conto del proprio assistito, Sig. NARDELLI Leonardantonio, allenatore di base FIGC, pervenuto il 22.1.2010, con cui veniva contestata la violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico da parte di alcuni allenatori, tra cui il Sig. CITO Michele. Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del 30/08/2010, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Sig.ra BASILE Maria Grazia e l’A.S. SAN PAOLO per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 27/09/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 18/10/2010. In tale sede compariva la Sig.ra BASILE Maria Grazia, in proprio e quale Presidente p.t. dell’A.S. SAN PAOLO, con l’assistenza dell’Avv. D’ARCANGELO Paolo del foro di Taranto. Compariva, per la Procura Federale, l’Avv. MORMANDO Paolo. Apertosi il dibattimento, l’Avv. MORMANDO chiedeva l’inibizione per mesi tre del Presidente p.t. Sig.ra BASILE Maria Grazia e l’ammenda di € 450,00 a carico dell’A.S. SAN PAOLO. Rappresentava, poi, ai deferiti la facoltà di addivenire al patteggiamento della sanzione ex art. 23 C.G.S. sicché, dopo breve discussione, le parti concordavano di richiedere all’Organo Giudicante, a termini dell’art. 23, co. 1, C.G.S., la sanzione dell’inibizione di mesi due per il Presidente p.t. dell’A.S. SAN PAOLO e l’ammenda di € 300,00 per la Società. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale, sciogliendo la riserva, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.: - considerata la fattiva collaborazione prestata sia dal tecnico Cito Michele, che dal Vice Presidente dell’A.S. San Paolo, Sig. Basile Francesco, i quali, nel corso delle indagini espletate dall’incaricato della Procura, hanno ammesso i fatti oggetto del presente deferimento; - considerato che la collaborazione sportiva del Sig. CITO Michele con l’A.S. SAN PAOLO nel corso della stagione 2009/2010 si è protratta solo fino al mese di ottobre; P.Q.M. Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina: a) l’inibizione per mesi due della Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t., dell’A.S. SAN PAOLO di Martina Franca; b) comminarsi all’A.S. SAN PAOLO di Martina Franca, in persona del suo legale rappresentante p.t., l’ammenda di € 300,00.
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