COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco; 2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco; 2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati. FATTO Con nota del 14/5/2010 (prot. n.450/VT) il Presidente del Comitato Regionale Puglia, deferiva alla Procura Federale la Polisportiva Polimnia di Polignano per le seguenti motivazioni: “…….vista la decisione del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicata sul C.U. n.4 del 20 febbraio 2010 con la quale la Pol. Polimnia Calcio è stata condannata al pagamento della somma di €2.550,00 in favore dell’allenatore sig.Francesco Di Spirito. Preso atto che la nota del 22 marzo 2010 con la quale lo scrivente Comitato ha invitato la Società debitrice a voler provvedere al pagamento della somma suindicata non ha avuto alcun riscontro, e che con la stessa si anticipava che, in difetto di adempimento nei trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, sarebbe stata deferita a norma di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. In ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dall’art.8, comma 9 del C.G.S., con la presente si deferisce a codesta Spett.le Procura Federale FIGC la Società Pol. Polimnia Calcio….” (testualmente). Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la succitata nota del 14/9/2010 deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con nota dell’11/10/2010, la convocazione dei deferiti, dinanzi a sé per l’udienza dell’8/11/2010, alla quale compariva per la Procura Federale, l’avv. Paolo Mormando. Non compariva nessuno dei deferiti. Data lettura della nota fatta pervenire dalla Polisportiva Polimnia Calcio l’8/11/2010 e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l’avv. Mormando per la Procura Federale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto erogarsi le seguenti sanzioni disciplinari: - alla sig.ra Braghenti la inibizione di messi sei; - alla soc.Pol. Polimnia Calcio due punti di penalizzazione, da scontrarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 e l’ammenda di €1.500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, non consente di revocare in dubbio la responsabilità della Pol. Polimnia Calcio e della sua Presidente dell’epoca sig.ra Braghenti Ornella per non aver ottemperato a quanto deciso dal Collegio Arbitrale della LND (di cui al C.U. n.4 del 20/2/2010) all’esito del contenzioso fra la suddetta società sportiva ed il proprio allenatore sig. Di Spirito Francesco. Più esattamente per non aver corrisposto a quest’ultimo (nel termine perentorio di cui all’art.94 ter comma 13 delle NOIF) la somma di €2.500,00 determinata dal collegio arbitrale quale saldo delle spettanze dovute al tecnico succitato, per la stagione sportiva 2008/2009; importo questo che con la succitata nota dell’8/11/2010 della Pol. Polimnia Calcio, risulta versato solo in data 16/7/2010. E’ quindi provata per tabulas la violazione del disposto di cui al succitato art.94 ter comma 13 delle NOIF a cui consegue l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 del CGS nei confronti della Pol.Polimnia Calcio e del suo Presidente dell’epoca; a nulla rilevando la circostanza dedotta a difesa dalla società deferita secondo cui “….il ritardato pagamento del Di Spirito è da ascrivere esclusivamente alla mancanza di un referente societario al momento della comunicazione della FIGC Roma ….” (testuale dalla lettera più volte citata dell’8/11/2010). All’affermazione delle responsabilità dei deferiti come innanzi evidenziate, conseguono le relative sanzioni che, in relazione alle specifiche violazioni contestate ed in applicazione delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti per la sola Pol. Polmnia Calcio, vengono comminate come dispositivo. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: - alla sig.ra Braghenti Ornella (già Presidente della Pol. Polimnia Calcio) la inibizione di mesi sei; - alla Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al succitato proprio presidente dell’epoca; ed in applicazione delle attenuanti ritenute ricorrenti, la penalizzazione di un punto in classifica da scontrarsi nella corrente stagione calcistica 2010/2011 oltre all’ammenda di €500,00; Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dell’8/11/2010.
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