• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei
confronti di:
1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio;
2) Pol. Polimnia Calcio
per rispondere
1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S.
e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del
Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta
società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco;
2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei
confronti di:
1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio;
2) Pol. Polimnia Calcio
per rispondere
1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S.
e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del
Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta
società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco;
2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati.
FATTO
Con nota del 14/5/2010 (prot. n.450/VT) il Presidente del Comitato Regionale Puglia, deferiva alla Procura
Federale la Polisportiva Polimnia di Polignano per le seguenti motivazioni:
“…….vista la decisione del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicata sul C.U. n.4 del 20 febbraio 2010 con
la quale la Pol. Polimnia Calcio è stata condannata al pagamento della somma di €2.550,00 in favore
dell’allenatore sig.Francesco Di Spirito.
Preso atto che la nota del 22 marzo 2010 con la quale lo scrivente Comitato ha invitato la Società debitrice a
voler provvedere al pagamento della somma suindicata non ha avuto alcun riscontro, e che con la stessa si
anticipava che, in difetto di adempimento nei trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, sarebbe
stata deferita a norma di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dall’art.8, comma 9 del C.G.S., con
la presente si deferisce a codesta Spett.le Procura Federale FIGC la Società Pol. Polimnia Calcio….”
(testualmente).
Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la succitata nota del 14/9/2010
deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro
mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con
nota dell’11/10/2010, la convocazione dei deferiti, dinanzi a sé per l’udienza dell’8/11/2010, alla quale
compariva per la Procura Federale, l’avv. Paolo Mormando.
Non compariva nessuno dei deferiti.
Data lettura della nota fatta pervenire dalla Polisportiva Polimnia Calcio l’8/11/2010 e dichiarata chiusa la fase
istruttoria dibattimentale, l’avv. Mormando per la Procura Federale, dopo ampia discussione concludeva
chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto erogarsi le seguenti sanzioni disciplinari:
- alla sig.ra Braghenti la inibizione di messi sei;
- alla soc.Pol. Polimnia Calcio due punti di penalizzazione, da scontrarsi nella corrente stagione sportiva
2010/2011 e l’ammenda di €1.500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, non consente di revocare in dubbio la
responsabilità della Pol. Polimnia Calcio e della sua Presidente dell’epoca sig.ra Braghenti Ornella per non
aver ottemperato a quanto deciso dal Collegio Arbitrale della LND (di cui al C.U. n.4 del 20/2/2010) all’esito del
contenzioso fra la suddetta società sportiva ed il proprio allenatore sig. Di Spirito Francesco.
Più esattamente per non aver corrisposto a quest’ultimo (nel termine perentorio di cui all’art.94 ter comma 13
delle NOIF) la somma di €2.500,00 determinata dal collegio arbitrale quale saldo delle spettanze dovute al
tecnico succitato, per la stagione sportiva 2008/2009; importo questo che con la succitata nota
dell’8/11/2010 della Pol. Polimnia Calcio, risulta versato solo in data 16/7/2010.
E’ quindi provata per tabulas la violazione del disposto di cui al succitato art.94 ter comma 13 delle NOIF a
cui consegue l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 del CGS nei confronti della
Pol.Polimnia Calcio e del suo Presidente dell’epoca; a nulla rilevando la circostanza dedotta a difesa dalla
società deferita secondo cui “….il ritardato pagamento del Di Spirito è da ascrivere esclusivamente alla
mancanza di un referente societario al momento della comunicazione della FIGC Roma ….” (testuale dalla
lettera più volte citata dell’8/11/2010).
All’affermazione delle responsabilità dei deferiti come innanzi evidenziate, conseguono le relative sanzioni
che, in relazione alle specifiche violazioni contestate ed in applicazione delle attenuanti generiche ritenute
ricorrenti per la sola Pol. Polmnia Calcio, vengono comminate come dispositivo.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti
sanzioni:
- alla sig.ra Braghenti Ornella (già Presidente della Pol. Polimnia Calcio) la inibizione di mesi sei;
- alla Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari
ascritti al succitato proprio presidente dell’epoca; ed in applicazione delle attenuanti ritenute ricorrenti, la
penalizzazione di un punto in classifica da scontrarsi nella corrente stagione calcistica 2010/2011 oltre
all’ammenda di €500,00;
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
dell’8/11/2010.
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confronti di:
1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio;
2) Pol. Polimnia Calcio
per rispondere
1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S.
e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del
Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta
società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco;
2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati."