COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere – il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere disatteso la convocazione da parte dell’ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni dell’eventuale suo impedimento – la Società ASD Fortis Trani a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente, signor Flora Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; – le Società ASD Fortis Trani ed AS Liberty s.r.l. delle violazioni previste dall’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art.18, comma 1, del CGS per i gravissimi episodi violenti commessi, al termine della gara sugli spalti, con reciproci lanci di oggetti da parte di entrambe le tifoserie, che causavano gravissime lesioni all’occhio sinistro con scoppio del bulbo ad un sostenitore della squadra ospite ed, a seguire, per la continuazione degli scontri nelle adiacenze all’impianto sportivo , nel corso dei quali, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava alcuni petardi di grande potenziale, che causavano il ferimento di un Sottufficiale dei Carabinieri, e l’aggressione subita da un Appuntato dei Carabinieri da parte di un tifoso ospite (identificato e deferito all’A.G.) che gli causava la lesione alla mano destra.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere - il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere disatteso la convocazione da parte dell’ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni dell’eventuale suo impedimento - la Società ASD Fortis Trani a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente, signor Flora Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - le Società ASD Fortis Trani ed AS Liberty s.r.l. delle violazioni previste dall’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art.18, comma 1, del CGS per i gravissimi episodi violenti commessi, al termine della gara sugli spalti, con reciproci lanci di oggetti da parte di entrambe le tifoserie, che causavano gravissime lesioni all’occhio sinistro con scoppio del bulbo ad un sostenitore della squadra ospite ed, a seguire, per la continuazione degli scontri nelle adiacenze all’impianto sportivo , nel corso dei quali, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava alcuni petardi di grande potenziale, che causavano il ferimento di un Sottufficiale dei Carabinieri, e l’aggressione subita da un Appuntato dei Carabinieri da parte di un tifoso ospite (identificato e deferito all’A.G.) che gli causava la lesione alla mano destra. FATTO La Procura Federale della FIGC apprendeva, attraverso le notizie di stampa (pubblicate il 3/5/2010 su “Il Mattino” dal titolo “Sassaiola tifoso rischia la vista” e su “La Gazzetta di Bari” dal titolo “Il tifo violento fa tre feriti paura per la gara di ritorno”), che si erano verificati incidenti all’interno ed all’esterno dello stadio, al termine della gara di andata dei Play off del Campionato di Eccellenza Puglia, Liberty s.r.l. – Fortis Trani, disputata a Molfetta il 2/5/2010 e che un tifoso del Trani era stato raggiunto da un corpo metallico che gli aveva causato la frattura dello zigomo sinistro e lesioni ad un occhio; oltre al ferimento di due Militari dell’Arma in servizio di Ordine Pubblico. Dall’esame dei rapporti dell’Arbitro, della Sezione AIA di Cuneo, degli Assistenti Arbitrali, nonché dei Commissari di Campo la Procura Federale aveva accertato che: a) durante la predetta gara, i tifosi del Fortis Trani avevano fatto esplodere quattro bombe carta sugli spalti senza conseguenze e due bombe carta nel recinto di gioco, non lontano da un assistente Arbitrale; e che a fine gara, gli stessi tifosi avevano lanciato oggetti all’indirizzo dei sostenitori locali, tentando di aggredirli senza riuscirvi, per l’intervento dei Carabinieri, ed anche che alcuni di essi, non identificati, presenti nella zona degli spogliatoi, avevano ingiuriato e minacciato la terna Arbitrale. Era stato accertato anche che alcuni dirigenti e calciatori della stessa Fortis Trani, non identificati, avevano continuato ad insultare il Direttore di Gara all’atto di lasciare il campo e che mentre entrava nell’autovettura del sig. Natilla, (Osservatore Arbitrale), avevano colpito la carrozzeria dell’automezzo con pugni e manate; mentre subito dopo, alcuni soggetti sconosciuti, saliti sulla loro macchina avevano inseguito l’altro veicolo, su cui era salito il Direttore di Gara, costringendo il conducente a manovre spericolate, fra cui quella di passare ad un semaforo con il rosso, per disperdere gli inseguitori; b) inoltre durante la gara in esame, alcuni soggetti della società AS Liberty s.r.l. avevano sostato nella zona degli spogliatoi, mentre a metà del secondo tempo allorchè l’Arbitro aveva allontanato dalla panchina della squadra di casa una persona non identificata perché disturbava l’operato della terna arbitrale, alcuni sostenitori locali avevano fatto esplodere circa quaranta petardi nei pressi della rete di recinzione ed avevano lanciato sul terreno di gioco cinque bottiglie d’acqua, senza conseguenze. Infine, al termine della gara sugli spalti, alcuni tifosi della Liberty s.r.l. avevano lanciato oggetti verso gli spettatori ospiti, tentando di venire a contatto con gli stessi, non riuscendovi per l’immediato intervento dei Carabinieri. Dai rapporti della Terna Arbitrale e dei due Commissari di Campo, (entrambi poi ascoltati nel corso degli accertamenti dell’ufficio della Procura Federale), era risultato che il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della Fortis Trani, sig. Morisco Vito, durante la gara, era stato allontanato dal Direttore di Gara, per proteste e per aver gesticolato ripetutamente all’indirizzo dell’arbitro per poi, al termine dell’incontro unitamente al capitano della sua squadra sig. Latartara Francesco, aver inveito nel sottopassaggio contro lo stesso Arbitro, mentre si avviava verso gli spogliatoi; ed infine, che il massaggiatore del Fortis Trani, sig. Chico Nicola, dopo l’espulsione del calciatore della sua squadra, sig. Fumai Massimo, avvenuta al 43’ del secondo tempo, si era rivolto verso il pubblico locale, provocandolo con ripetuti “gesti di sfida e parole”, scatenando una protesta verbale e lancio di alcune bottigliette d’acqua”; La Procura Federale rilevava che per gli episodi succitati il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, nella seduta del 4/5/2010 aveva adottato le seguenti sanzioni (così come riportate nel C.U. n. 58 del 6/5/2010 del Comitato Regionale Puglia): - nei confronti della Società ASD Fortis Trani, la squalifica per una gara effettiva da disputare a porte chiuse e l’ammenda di € 500,00; - la squalifica fino al 6/6/2010 del proprio Massaggiatore Chico Nicola; - l’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art.19 del CGS, fino al 6/6/2010, al Dirigente Morisco Vito; - la squalifica per due gare effettive al calciatore Latartara Francesco; - l’ammenda di €1.500,00 alla società AS Liberty s.r.l.. Disposte le relative indagini, il collaboratore Federale Avv. Giuseppe Seccia accertava che, in aggiunta a quanto riferito dalla terna arbitrale, al termine della gara, (disordini verificatisi sugli spalti, caratterizzati da reciproci lanci di oggetti vari tra le due tifoserie), un sostenitore della squadra del Fortis Trani era stato colpito gravemente al volto da un tubo di ferro, che serviva da sostegno della rete metallica di protezione della parte alta della gradinata, lanciato da uno spettatore e che, il malcapitato era stato dapprima trasportato al Pronto Soccorso dell’ Ospedale civile di Molfetta e poi, per la gravità della lesione riportata, ricoverato al Policlinico di Bari, con la diagnosi di “Scoppio del bulbo dell’occhio sinistro” e quindi dimesso il giorno 10/5/2010. Accertava inoltre il collaboratore della Procura Federale che al termine della gara, i violenti tafferugli tra le due tifoserie continuavano anche all’esterno, in zona adiacente dell’impianto sportivo, e che in tali circostanze, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava un petardo di notevole potenziale all’indirizzo di un drappello di Carabinieri, la cui deflagrazione causava ad un Sottuficiale, che si trovava nei pressi, “Trauma acustico acuto a destra”, giudicato guaribile in dieci giorni, mentre un Appuntato dei Carabinieri, aggredito da un tifoso di Trani, poi identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, riportava la “Frattura della base del quinto metacarpo della mano destra”, giudicato guaribile in giorni venticinque. Veniva altresì accertato che il Prefetto di Bari, alla luce della gravità degli episodi succitati accaduti a Molfetta, (durante ed al termine della predetta gara), tenendo conto delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con Ordinanza del 6/5/2010 aveva disposto che la partita di ritorno dei Play Off Fortis Trani – Liberty s.r.l. fosse disputata il giorno 9/5/2010 a porte chiuse in campo neutro. Si verificava poi, nel corso delle indagini, l’assenza del Presidente della Società ASD Fortis Trani, sig. Flora Antonio che pur convocato per essere ascoltato dal Collaboratore Federale per il giorno 31/5/2010, non giustificava la sua indisponibilità, così violando i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art.1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente diretta responsabilità della Società ASD Fortis Trani, ai sensi dell’art.4 comma 1, del C.G.S. La Procura Federale preso atto che parte dei succitati gravissimi episodi violenti, non erano stati esaminati e sanzionati dal Giudice Sportivo, perché accertati successivamente dal Collaboratore Federale, nel corso delle indagini da lui svolte; - preso atto di quanto accaduto sugli spalti, al termine della gara, con reciproci lanci di oggetti tra le due tifoserie (che causavano al sostenitore del Fortis Trani lo scoppio del bulbo dell’occhio sinistro); - preso altresì atto del lancio di petardi di considerevole potenziale, uno dei quali aveva causato il trauma acuto acustico all’orecchio destro di un Sottufficiale dei Carabinieri; e dell’aggressione da parte di un tifoso – poi individuato - ad un Appuntato dei Carabinieri che subiva la frattura del quinto metacarpo della mano destra; - ritenuto che tali episodi gravi integravano gli estremi di ulteriori responsabilità, non punite, a carico di entrambe le Società AS Liberty s.r.l. e ASD Fortis Trani, (ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.18, comma 1, del CGS);. - preso altresì atto del dispositivo della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicato sul C.U. n.23 del 25 ottobre 2010), con cui veniva richiamato – ai fini della competenza del Giudice Disciplinare -, l’art.32, comma 7, C.G.S. in base al quale “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento …..la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”; - considerato che le violazioni più volte innanzi citate, si sono verificate in una gara del Campionato di Eccellenza Puglia (s.s. 2009/2010) così radicandosi (in base all’art.30, comma 1 secondo capoverso, CGS) la competenza a giudicare della C.D.T. Puglia; - tutto ciò premesso con la succitata nota del 29/10/2010, la Procura Federale deferiva a questa Commissione il sig. Antonio Flora e le società ASD Fortis Trani e AS Liberty s.r.l. per rispondere delle violazioni come innanzi loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, in data 23/11/2010 la convocazione delle parti deferite dinanzi a sé per l’udienza del giorno 13/12/2010 alla quale comparivano: - l’avv.Paolo Mormando per la Procura Federale; - il sig. Angelo Cipulli in rappresentanza e per delega dell’A.S. Liberty srl. Non comparivano benché regolarmente convocati il sig. Antonio Flora e l’ASD Fortis Trani. Dato atto della Memoria Difensiva fatta pervenire dalla A.S. Liberty srl in data 9/12/2010, il Presidente della Commissione, nella carenza di richieste istruttorie, dichiarava chiusa la fase istruttoria dibattimentale ed invitava le parti presenti a rassegnare le rispettive conclusioni. Prendeva quindi la parola il sig. Angelo Cipulli nella succitata qualità di rappresentante della A.S. Liberty srl il quale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo l’assoluzione dell’AS Liberty srl, da ogni addebito, con la formula ampia ed in via del tutto subordinata, in caso di affermazione di responsabilità della società da lui rappresentata, il minimo dell’ammenda. Prendeva poi la parola l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale il quale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità di ciascuno dei deferiti per le violazioni loro contestate e comminarsi le seguenti sanzioni: - al sig. Antonio Flora la inibizione per la durata di mesi tre; - alla ASD Fortis Trani l’ammenda di €1.500,00; - alla AS Liberty srl l’ammenda di €500,00 e la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Richiesta ed autorizzata la replica, prendeva nuovamente la parola il sig. Angelo Cipulli nella succitata qualità il quale, dopo aver confutato e contestato quanto argomentato dal S.Procuratore Federale avv.Mormando in relazione all’addebito di responsabilità dell’A.S.Liberty srl ed alle sanzioni conseguenti, insisteva nell’accoglimento delle richieste e delle conclusioni innanzi da lui rassegnate e menzionate. La Commissione si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che le risultanze processuali consentono di ritenere fondati gli addebiti contestati ai deferiti nei confronti dei quali vanno quindi affermate le rispettive responsabilità ed inflitte le relative sanzioni come da dispositivo. Trattasi infatti di episodi gravi, verificatisi – come innanzi precisato – in circostanze di tempo e luogo sottratte al controllo ed alla verifica della terna arbitrale e dei commissari di campo; quindi né esaminati né puniti dal Giudice sportivo così come evidenziato dal C.U. n.58 del 6/5/2010 del C.R.P. Si intende cioè far riferimento: a) ai reciproci lanci di oggetti tra le due tifoserie – al termine della gara – che hanno causato ad un sostenitore della Fortis Trani, lo scoppio del bulbo oculare sinistro; b) ai violenti tafferugli tra le due tifoserie, verificatisi all’esterno ed in prossimità dell’impianto sportivo; c) al lancio di un petardo di notevole potenziale, (da parte dei sostenitori della Fortis Trani) all’indirizzo di un drappello di Carabinieri, la cui deflagrazione causava ad un sottufficiale un “trauma acustico a destra “ dichiarato guaribile in dieci giorni; d) all’aggressione (da parte di un tifoso della Fortis Trani) subita da un Appuntato dei Carabinieri che gli causava la frattura del quinto metacarpo della mano destra. Pur nella diversità delle responsabilità e degli addebiti attribuibili in maniera diversificata ai sostenitori della Fortis Trani ed a quelli dell’AS Liberty srl, non può trovare accoglimento la tesi di quest’ultima società (così come prospettata con accorate e sottili ma non condivisibili argomentazioni dal suo rappresentante e difensore sig.Angelo Cipulli) secondo cui dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nessun addebito può essere mosso ai sostenitori della A.S. Liberty, specie quello (peraltro gravissimo) relativo al lancio del tubo di ferro che avrebbe provocato, ad un sostenitore della Fortis Trani, lo scoppio del bulbo dell’occhio, ma che secondo la tesi del rappresentante dell’AS Liberty, sarebbe quanto meno dubbia l’affermazione secondo cui il lancio del tubo sarebbe stato effettuato da un sostenitore della società da lui difesa. Ritiene la Commissione che la prova del suo contrario risulta invece acquisita agli atti del processo, attraverso la relazione di servizio redatta dal Comandante della Legione dei Carabinieri Stazione di Molfetta del 5/5/2010, dalla quale si apprende che entrambe le tifoserie erano fra loro separate “…..da una barriera divisoria….” e che a fine gara, allorchè “….tra le due tifoserie si scatenava un parapiglio…..ambo le parti (tentavano) di scavalcare la grata posta a divisione dei due settori ….”. Ne deriva che la concreta e sostanziale separazione delle due tifoserie con le modalità e le strutture innanzi menzionate (peraltro supportate da adeguata documentazione fotografica), non consentono di revocare in dubbio che il tubo metallico che ha colpito il sostenitore della Fortis Trani (provocandogli lo scoppio del bulbo oculare destro), provenisse dal gruppo dei tifosi del Liberty s.r.l., perché con certezza separati da quelli della Fortis Trani da una consistente barriera divisoria che consente di ritenere sicura la individuazione e la provenienza del lancio del tubo dal settore dei tifosi dell’AS Liberty s.r.l... Vi è conferma di quanto innanzi evidenziato, dalle precisazioni fornite sul punto dal medesimo rapporto dei Carabinieri innanzi menzionato, allorché si afferma che il tubo metallico che aveva provocato la grave lesione succitata “…..altro non era che un tubo metallico posto a tenuta della rete metallica situata all’estremità alta della gradinata, e che vi era stato un lancio reciproco di tali oggetti tra le tifoserie …..al termine degli eventi si aveva modo di notare che mancava un paletto al lato della tifoseria tranese ed alcuni paletti al lato di quella molfettese…..” (testualmente). Va quindi affermata la responsabilità dell’AS Liberty s.r.l. srl e tenuto conto delle sanzioni già irrogate dal G.S., punita come da dispositivo. La carenza di contestazioni, accompagnata dall’ingiustificato assenteismo del sig. Antonio Flora e dell’ASD Fortis Trani, autorizzano a ritenere fondati gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale e quindi punibili come da dispositivo, in aggiunta a quanto già sanzionato dal G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara i deferiti innanzi menzionati, responsabili delle violazioni loro ascritte e per l’effetto delibera di infliggere agli stessi le seguenti sanzioni (in aggiunta a quanto già sanzionato da altri organi della giustizia sportiva, di cui si è tenuto conto nella commisurazione delle sanzioni qui di seguito menzionate): -al sig.Flora Antonio Presidente della ASD Fortis Trani, per le contestate violazioni innanzi richiamate la inibizione per la durata di mesi tre (in aggiunta agli ulteriori provvedimenti disciplinari adottati da altri organi della giustizia sportiva); - alla ASD Fortis Trani, per le contestate violazioni innanzi richiamate, la sanzione dell’ammenda di €3.000,00; - alla AS Liberty srl per le contestate violazioni innanzi richiamate, la sanzione dell’obbligo di disputare una gara sul proprio terreno di gioco a porte chiuse.
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