• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 3/2/2011 (prot. n.5194/4pf10-11AM/ma) nei
confronti di:
1) Colonna Angelo (nella qualità di allenatore dell’ASD C.S. Altamura)
2) A.S.D. C.S. Altamura
per rispondere
– il sig. Angelo Colonna, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. C.S.D. Altamura, per
rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente
lesive, espresse sia nel dopo gara dell’incontro di III categoria ASD Noja Calcio – ASD C.S. Altamura del
28/3/2010, sia nel ricorso presentato alla C.D.T. Puglia, nei riguardi della classe arbitrale della Sezione di Bari
e, in particolare del suo Presidente sig. Giacomo Sassanelli;
– la società ASD C.S. Altamura (cod.1660), per rispondere della violazione di cui agli artt.4 comma 2 e 5
comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni espresse dal sig. Angelo Colonna,
nella qualità di tesserato della società medesima.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 3/2/2011 (prot. n.5194/4pf10-11AM/ma) nei
confronti di:
1) Colonna Angelo (nella qualità di allenatore dell’ASD C.S. Altamura)
2) A.S.D. C.S. Altamura
per rispondere
- il sig. Angelo Colonna, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. C.S.D. Altamura, per
rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente
lesive, espresse sia nel dopo gara dell’incontro di III categoria ASD Noja Calcio – ASD C.S. Altamura del
28/3/2010, sia nel ricorso presentato alla C.D.T. Puglia, nei riguardi della classe arbitrale della Sezione di Bari
e, in particolare del suo Presidente sig. Giacomo Sassanelli;
- la società ASD C.S. Altamura (cod.1660), per rispondere della violazione di cui agli artt.4 comma 2 e 5
comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni espresse dal sig. Angelo Colonna,
nella qualità di tesserato della società medesima.
FATTO
Con nota del 3/5/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale –
per il seguito di sua competenza – gli atti relativi al procedimento di impugnazione, promosso con reclamo dal
sig. Angelo Colonna, avverso il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo
Territoriale Puglia; (procedimento conclusosi con la revoca del succitato provvedimento disciplinare – giusta
C.U. n.57 del 29/4/2010).
Dagli atti di tale procedimento era risultato infatti che l’arbitro (che aveva diretto l’incontro di calcio di III
categoria ASD Noja Calcio c/ASD C.S. Altamura del 28/3/2010) aveva – nel suo rapporto di gara – riportato
frasi proferite ed esternate dal Colonna a fine gara, gravemente offensive e lesive dell’onorabilità della classe
arbitrale ed in particolare della sez.di Bari e del suo Presidente sig. Sassanelli. Giudizi peraltro
sostanzialmente confermati e riproposti - ancorchè con espressioni e terminologia diverse - dallo stesso
Colonna, con il suo reclamo proposto dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale (a cui si è fatto innanzi
cenno).
Disposte ed esperite le relative indagini la Procura Federale, con la succitata nota del 20/11/2010, deferiva a
questa Commissione il sig. Angelo Colonna e l’ASD C.S. Altamura, per rispondere delle violazioni e degli
addebiti loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni, questa Commissione Disciplinare Territoriale disponeva, con
racc.a.r. del 24/2/2011, la comparizione delle parti deferite per l’udienza del 21 marzo 2011, alla quale
comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Angelo Colonna, per sè e quale delegato della ASD C.S. Altamura.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria, dopo ampia discussione l’avv. Monaco per la Procura Federale
concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) – per il sig. Angelo Colonna la inibizione di mesi due;
b) – per la soc., ASD C.S. Altamura l’ammenda di €1.000,00;
Il sig. Angelo Colonna per sé e per la ASD Altamura da lui rappresentata, dopo ampia ed accorata
discussione, concludeva e chiedeva testualmente: “….per vilipendio delle norme calcistiche, il risarcimento di
€1.500,00 per la ripetizione della gara. In ogni caso insisto per l’assoluzione piena mia e della società da me
rappresentata….”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le richieste formulate dal sig. Angelo Colonna relative, alla estromissione della
soc. ASD S.C. Altamura (ritenuta erroneamente estranea agli addebiti mossile dalla Procura Federale con il
deferimento de quo); ed alla richiesta di “risarcimento danni”, così come dal deferito formulata con le
conclusioni innanzi testualmente riportate.
Le motivazioni del rigetto sono semplici a cominciare dalla richiesta di estromissione che non ha alcun
fondamento – e va quindi rigettata – perché esclusa dagli artt. 4 e 5 n.2 CGS, (che i deferiti non hanno
evidentemente né considerato né esaminato).
Analogo rigetto merita la sorprendente ed inusitata richiesta di “risarcimento danni” che non trova, né può
trovare tutela alcuna nè nel Codice di Giustizia Sportiva né nella vigente normativa federale dal momento che
l’art.30 n.2 dello Statuto federale nega l’ingresso a qualsivoglia ipotesi di tal genere, attesa l’efficacia, la
vincolatività e l’obbligo di osservanza, per i tesserati e per le società affiliate, dei provvedimenti adottati dalla
FIGC, attraverso i suoi organi e/o soggetti all’uopo delegati; improduttivi – con tutta evidenza e per quanto
ovvio – di danni risarcibili.
Sgombrato il campo dalle richieste e dalle eccezioni preliminari succitate, l’esame del merito consente di
ritenere fondate le contestate violazioni di cui al deferimento promosso dalla Procura Federale.
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, appare evidente e non revocabile in dubbio, che il
sig. Angelo Colonna (nella sua qualità di allenatore della ASD S.C. Altamura), abbia travalicato i limiti del suo
legittimo diritto di critica allorchè, rivolto alla classe arbitrale della sez.di Bari ed al suo Presidente sig.
Giacomo Sassanelli, li ha accusati di incompetenza tecnica e di mancata conoscenza delle regole
Comunicato Ufficiale n. 59 - pag. 46 di 50
federali e quindi causa di “malversazioni e danni” dei quali esso Colonna e l’ADS S.C. Altamura, sarebbero
risultati vittime, per essere stati costretti a ripetere una gara a causa di errori arbitrali.
Affermazioni ed esternazioni queste, ribadite in maniera altrettanto incisiva nel corso del presente processo
allorchè il Colonna, dopo aver negato di aver proferito le parole ingiuriose riportate dall’arbitro nel suo rapporto
di gara, ha però dichiarato e riconosciuto di essersi “….limitato a sottoporre a dura critica la intera sezione
arbitrale di Via Tridente, dove non conoscono i regolamenti e gli arbitri sul campo mostrano tali
deficienze come nel caso in cui sono stato costretto alla ripetizione di una gara per l’incompetenza
dell’arbitro….” (testualmente).
Se infatti è vero che l’istituto della ripetizione di una gara (per qualunque causa dichiarata irregolare), è stato
dal legislatore federale posto a tutela del danneggiato dalla irregolarità (ai fini e nello spirito della più ampia e
doverosa giustizia sportiva formale e sostanziale); è altrettanto vero che il medesimo succitato danneggiato
non è affatto autorizzato a formulare dichiarazioni e/o ad esternare giudizi lesivi della capacità, onorabilità e
dignità della classe arbitrale e, come nella specie, della sez. di Bari ed in particolare del suo Presidente sig.
Giacomo Sassanelli.
Dichiarazioni ed esternazioni che vanno pertanto adeguatamente punite (in applicazione delle attenuanti
generiche ritenute ricorrenti), come da dispositivo.
Alla affermazione di responsabilità del sig. Angelo Colonna nella qualità di allenatore della soc. ASD S.C.
Altamura, consegue l’affermazione di quest’ultima società per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4
comma 2 e 5 comma 2 del CGS; e quindi punita come da dispositivo.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera:
- affermarsi la responsabilità del sig. Angelo Colonna ed infliggergli la sanzione della inibizione per la
durata di mesi uno;
- affermarsi la responsabilità oggettiva della soc. ASD S.C. Altamura ed infliggerle la sanzione
dell’ammenda di €200,00.
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promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 3/2/2011 (prot. n.5194/4pf10-11AM/ma) nei
confronti di:
1) Colonna Angelo (nella qualità di allenatore dell’ASD C.S. Altamura)
2) A.S.D. C.S. Altamura
per rispondere
– il sig. Angelo Colonna, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. C.S.D. Altamura, per
rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente
lesive, espresse sia nel dopo gara dell’incontro di III categoria ASD Noja Calcio – ASD C.S. Altamura del
28/3/2010, sia nel ricorso presentato alla C.D.T. Puglia, nei riguardi della classe arbitrale della Sezione di Bari
e, in particolare del suo Presidente sig. Giacomo Sassanelli;
– la società ASD C.S. Altamura (cod.1660), per rispondere della violazione di cui agli artt.4 comma 2 e 5
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