COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei confronti di: 1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola 918043); 2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano per rispondere – il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30, comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati: – la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei confronti di: 1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola 918043); 2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano per rispondere - il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30, comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati: - la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente FATTO Con nota del Presidente del Comitato Regionale AIA Puglia, A.B. Raffaele Giove, veniva rimessa alla Procura Federale, per le eventuali determinazioni di propria competenza, copia di un verbale di identificazione redatto, in data 6 aprile 2010 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Taranto Salinella, relativa all’Arbitro Effettivo Giuseppe Boschi della Sezione di Taranto nei confronti del quale era stata proposta una denunciaquerela sporta dal sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Botrugno (già ASD San Cassiano), per fatti occorsi in occasione della svolgimento della gara ASd San Cassiano – USD Poggiardo 2007, disputata in data 28/2/2010 e valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria stagione 2009-10. Venivano quindi disposte dalla Procura Federale le indagini volte a verificare quanto segnalato con la menzionata nota della Presidenza del Comitato Regionale AIA Puglia ed in particolare, l’avvenuto rispetto o meno del c.d. “vincolo di giustizia sportiva” da parte del querelante sig. Fernando Leone, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Botrugno già ASD San Cassiano. Dall’esame della documentazione acquisita, la Procura Federale rilevava che in effetti il sig. Fernando Leone, nella propria veste di Presidente della società ASD San Cassiano aveva sporto, in data 3/3/2010, un formale atto di denuncia – querela nei confronti del sig. Giuseppe Boschi, Arbitro Effettivo della sezione AIA di Taranto, per fatti occorsi in occasione della succitata gara, arbitrata da quest’ultimo, ASD San Cassiano – USD Poggiardo 2007 disputata il giorno 28/2/2010. - Con tale atto il querelante aveva posto all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria fatti attinenti lo svolgimento della anzidetta gara accaduti durante e al termine della stessa. Rilevava la Procura Federale che il sig. Leone non aveva chiesto, preventivamente, alcuna autorizzazione federale, rendendosi così responsabile della violazione, del “vincolo di giustizia sportiva” di cui all’art.30 n.2 e 4 dello Statuto Federale; nonostante l’avvenuta remissione della querela del 16/4/2010. Comunicato Ufficiale n. 75 - pag. 40 di 43 Sulla base dei succitati elementi acquisiti nel corso delle indagini, con la nota dell’11/5/2011 su menzionata, la Procura Federale della FIGC deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate per rispondere delle violazioni loro ascritte. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 20/5/2011 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l’udienza del 6 giugno 2011 alla quale compariva solo la Procura Federale in persona dell’avv. Giuseppe Monaco. Non comparivano, benché regolarmente convocati né il sig. Fernando Leone, né l’ASD Botrugno. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv.Giuseppe Monaco, il quale, dopo breve discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi le seguenti sanzioni: - per il sig. Leone Fernando la inibizione di mesi sei; - per la soc. ASD Botrugno la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e l’ammenda di €500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Va affermata la responsabilità dei deferiti non essendo revocabile in dubbio che – sulla base della documentazione acquisita al processo- il sig.Fernando Leone (all’epoca presidente dell’ASD Botrugno – già ASD San Cassiano) si sia reso responsabile della violazione del “vincolo di giustizia Sportiva” (di cui all’art.30 n.2 e 4 dello Statuto Federale) per aver adito l’autorità giudiziaria, mediante la proposizione della querela (in data 3/3/2010, nei confronti dell’arbitro sig. Giuseppe Boschi) che per giurisprudenza costante della Corte Federale, costituisce pur sempre l’esercizio di un’azione legale ad iniziativa di parte, che richiede necessariamente la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, nel caso in esame non richiesta. Né può costituire esimente la circostanza secondo cui in data 16/4/2010 il deferito sig. Fernando Leone avrebbe rimesso la querela (accettata dal querelato sig. Boschi), dal momento che la violazione al “vincolo di giustizia sportiva” si è consumata all’atto della proposizione della querela, senza l’autorizzazione del Consiglio Federale, a nulla rilevando il seguito e gli effetti dell’azione legale così come innanzi proposta. All’affermazione di responsabilità del sig.Fernando Leone segue quindi la sanzione della sua inibizione nella condivisa misura richiesta dal Procuratore Federale ed indicata in dispositivo. Va altresì affermata la responsabilità diretta (ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS) alla ASD Botrugno (già ASD San Cassiano) che va punita nella misura indicata in dispositivo, e che ha tenuto conto di quanto previsto, dall’art.18 lettera g CGS, ai fini dell’efficacia delle sanzioni. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, DELIBERA - affermarsi la responsabilità del sig.Fernando Leone ed infliggergli la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei; - affermarsi la responsabilità della ASD Botrugno (già ASD San Cassiano) ed infliggerle (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.15 n.2 e n.1 lett. a CGS in relazione all’art.18 n.1 lett. f CGS) la sanzione dell’ammenda di €500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 (ai fini dell’efficacia delle sanzioni ex art.18 lett g CGS). Così deciso in Bari il 6/6/2011 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia. nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 16/5/2011 (prot. n.8714/838pf10-11/SS/fc) nei confronti di: ASD Puglia Sport per rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al sig.De Nora Nicola FATTO Con nota del 28/1/2011, inviata all’”Associazione Italiana Allenatori di Calcio” ed alla FIGC, il sig. Antonio Lorusso denunciava presunte irregolarità compiute dal tecnico sig.. De Nora Nicola, per aver esercitato, la sua attività di tecnico, contemporaneamente per le società “USD Fortis Murgia Irsina”, “Puglia Sport Altamura” e “ASD Agon Club”, così contravvenendo alla normativa di settore. Disposte ed espletate le relative indagini, il collaboratore della Procura Federale accertava che il sig. Nicola De Nora figurava inserito nei ruoli federali del Settore Tecnico, quale allenatore di base e che dai fogli di censimento per la stagione sportiva del 2010-2011, il medesimo suddetto sig.De Nora, risultava contemporaneamente indicato (alla data del 19/7/2010) quale Vice Presidente della ASD Puglia Sport Altamura. Circostanza questa confermata dal medesimo sig. De Nora il quale in sede di interrogatorio dinanzi all’inquirente della Procura Federale, ammetteva di essere stato tesserato, nella stagione sportiva 2010-2011 per la soc. ”USD Fortis Murgia Irsina” come tecnico delle squadre giovanili e di essere stato, contemporaneamente tesserato per un breve periodo dal 19/7/2010 sino al 30/8/2010 come vice – presidente della soc. “ASD Puglia Sport di Altamura”. Sulla base della documentazione acquisita, la Procura Federale deferiva il sig.De Nora alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico (attesa la sua competenza specifica) e con la su menzionata nota del 16/5/2011 deferiva a questa Commissione la ASD Puglia Sport per responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 del CGS. Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r.del 27/5/2011, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dell’ASD Puglia Sport per l’udienza del 13/6/2011 alla quale compariva solo l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale. Non compariva, ancorchè regolarmente convocata la “ASD Puglia Sport” che inviava, in data 3/6/2011 sue deduzioni scritte, delle quali si dava atto e lettura prima che fosse dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale. Presa la parola l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale, dopo breve discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dell’ASD Puglia Sport di Altamura ed infliggerle la sanzione dell’ammenda di €200,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione non esservi dubbi sulla responsabilità oggettiva ex art.4 n.2 del CGS, contestata alla “ASD Puglia Sport” dalla Procura Federale della FIGC, essendo stata acquisita agli atti del processo la prova ampia ed inequivocabile che nel periodo – seppur breve- compreso fra il 19/7/2010 (data del foglio di censimento dell’ASD Puglia Sport di Altamura) e quella del 30/8/2010 (data delle dimissioni del sig.Nicola De Nora da socio e da vice presidente della ASD Puglia Sport), il più volte menzionato sig. Nicola De Nora sia stato contemporaneamente tesserato quale tecnico ed allenatore di base della “USD Fortis Murgia Irsina” e “Vice Presidente” della ASD Puglia Sport” E’ quindi certo e pacifico che il sig. Nicola De Nora ha contravvenuto all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed ha quindi violato l’art.45 n.1 lett.C) dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti rendendo così oggettivamente responsabile la ASD Puglia Sport (ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS), la quale va pertanto punita come da dispositivo Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, DELIBERA -infliggersi all’ “ASD Puglia Sport” di Altamura, l’ammenda di €200,00. Così deciso in Bari il 13/6/2011 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
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