COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 10 Ottobre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e inibizione dirigente MARINO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 14 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO - A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 10 Ottobre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e inibizione dirigente MARINO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 14 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice nei confronti del sig. MARINO Leonardo si appalesa adeguata alle contestate violazioni per cui va confermato il provvedimento disciplinare inflittogli; considerato invece che può accedersi ad una riduzione della sanzione pecuniaria ad € 500,00 in considerazione dei piccoli episodi contestati P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 500,00 l’ammenda inflitta alla società U.S.D. SAN SEVERO confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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