COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GALLIPOLI 1909 – U.S.D. A.TOMA del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore URSO Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. GALLIPOLI 1909 - U.S.D. A.TOMA del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI
1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore URSO
Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− udito il rappresentante della ricorrente;
− esperite indagini;
− considerato che il comportamento del calciatore URSO Maurizio, in applicazione delle attenuanti
generiche, ritenute ricorrenti, può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino a 2
giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore URSO Maurizio;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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