COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GALLIPOLI 1909 – U.S.D. A.TOMA del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore URSO Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GALLIPOLI 1909 - U.S.D. A.TOMA del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore URSO Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − udito il rappresentante della ricorrente; − esperite indagini; − considerato che il comportamento del calciatore URSO Maurizio, in applicazione delle attenuanti generiche, ritenute ricorrenti, può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino a 2 giornate P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore URSO Maurizio; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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