COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO FOGGIA – A.S.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BORGIA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO FOGGIA - A.S.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BORGIA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − rilevato che la comunicazione inviata dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA, pervenuta alla Commissione Disciplinare Territoriale in data 3 Novembre 2010 non può considerarsi reclamo non solo perché proposto avverso un provvedimento non ancora espresso dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore BORGIA Francesco (vedi Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato il 4 Novembre 2010) quanto che non è impugnabile il provvedimento disciplinare della squalifica per 1 giornata ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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