COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO – A.S.D. GALLIPOLI 1909 del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. BOTRUGNO - A.S.D. GALLIPOLI 1909 del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D.
GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
udito il rappresentante della ricorrente;
sentito l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento di rapporto;
considerato che il tentativo preventivo adottato dalla soc. A.S.D. GALLIPOLI 1909 non costituisce un
motivo sufficiente per una esimente della contestata violazione, anche perché il comportamento del
pubblico si è appalesato antisportivo anche a fine gara, per cui può accedersi ad una riduzione
dell’ammenda a € 700,00, in applicazione dell’attenuante ritenuta ricorrente, fermo restando la diffida
comminata dal primo giudice al precipuo scopo di impedire per il futuro ulteriori comportamenti dei
sostenitori della soc. A.S.D. GALLIPOLI 1909
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 700,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. GALLIPOLI 1909;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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