COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO – A.S.D. GALLIPOLI 1909 del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO - A.S.D. GALLIPOLI 1909 del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; udito il rappresentante della ricorrente; sentito l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento di rapporto; considerato che il tentativo preventivo adottato dalla soc. A.S.D. GALLIPOLI 1909 non costituisce un motivo sufficiente per una esimente della contestata violazione, anche perché il comportamento del pubblico si è appalesato antisportivo anche a fine gara, per cui può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 700,00, in applicazione dell’attenuante ritenuta ricorrente, fermo restando la diffida comminata dal primo giudice al precipuo scopo di impedire per il futuro ulteriori comportamenti dei sostenitori della soc. A.S.D. GALLIPOLI 1909 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 700,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. GALLIPOLI 1909; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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