COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANSEVERESE – A.S.D. APRICENA del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SANSEVERESE - A.S.D. APRICENA del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D.
SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il reclamo proposto avverso l’ammenda di € 100,00 non è impugnabile ai sensi dell’art. 45
punto 3 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANSEVERESE e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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