COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANSEVERESE – A.S.D. APRICENA del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANSEVERESE - A.S.D. APRICENA del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il reclamo proposto avverso l’ammenda di € 100,00 non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANSEVERESE e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it