COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S. SAN PAOLO – U.S.D. CRISPIANO del 16 Ottobre 2010. (Reclamo della società U.S.D. CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore Sig. FEDELE GIOVANNI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 21 Ottobre 2010 della Delegazione Provinciale di Taranto).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S. SAN PAOLO - U.S.D. CRISPIANO del 16 Ottobre 2010. (Reclamo della società U.S.D.
CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore
Sig. FEDELE GIOVANNI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 21 Ottobre 2010
della Delegazione Provinciale di Taranto).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Comunicato Ufficiale n. 35 - pag. 55 di 56
rilevato che il direttore di gara ha confermato, in sede di interrogatorio, le frasi irriguardose proferite dal Sig.
Giovanni Fedele nei suoi confronti prima nel corso della gara e poi dopo la gara stessa nelle vicinanze dello
spogliatoio;
che, tuttavia, la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una riduzione al fine di adeguarla
alla effettiva entità del comportamento comunque riprorevole e antisportivo dell’incolpato.
Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto:
DELIBERA
1) ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice nei confronti del Sig. FEDELE GIOVANNI in inibizione a tutto il
30 Novembre 2010;
2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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