COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 2 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA – F.C.D. AERHIOS CANOSA del 24 Ottobre 2010. (Reclamo della F.C.D. AERHIOS CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LAGROIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 2 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA - F.C.D. AERHIOS CANOSA del 24 Ottobre 2010. (Reclamo della F.C.D.
AERHIOS CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore LAGROIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che non trova giustificazione alcuna il ripensamento del presidente della società F.C.D.
AERHIOS CANOSA sig. Francesco ATTORE, il quale deve ritenersi responsabile della prima
dichiarazione resa al Giudice Sportivo allorché indicò il calciatore LEONE Giuseppe autore del “lancio del
pallone che colpì il direttore di gara”.
ritenuto, pertanto, del tutto infondata l’affermazione di esonero del suddetto calciatore LEONE Giuseppe,
ritenuto non responsabile del comportamento violento su citato, solo perché una successiva, presunta,
ulteriore indagine avrebbe indotto il reclamante, a non essere autore del gesto su citato, senza peraltro
fornire elementi probatori di supporto a tale ultima tesi che va pertanto respinta
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società F.C.D. AERHIOS CANOSA e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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