COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. GIOVENTÙ MARTINA – A.S. LIBERTY S.R.L. del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. GIOVENTÙ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 300,00 e squalifica calciatore Hurtago Federico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. GIOVENTÙ MARTINA – A.S. LIBERTY S.R.L. del 14 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. GIOVENTÙ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 300,00 e squalifica calciatore Hurtago Federico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro e l’assistente n° 1 che hanno reso i rispettivi supplementi di rapporto; rilevato che sulla base delle precisazioni rese dall’arbitro e dal suo assistente può accedersi alla sola riduzione della squalifica al calciatore Hurtago Federico a n° 3 giornate effettive di gara, con conferma delle altre sanzioni inflitte dal primo giudice, che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide a seguito delle conferme conseguite e delle indagini esperite P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 3 giornate la squalifica del calciatore Hurtago Federico; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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