COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO – A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCIOLIS Gaetano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO - A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA del 28 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCIOLIS Gaetano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 2 Dicembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che il comportamento del calciatore SCIOLIS Gaetano può considerarsi antisportivo e quindi punibile con la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 3 giornate la squalifica del calciatore SCIOLIS Gaetano; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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