COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. LUPISALENTO 13 – DON BOSCO A.S.D. del 13 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. LUPISALENTO 13 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 18 Novembre 2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. LUPISALENTO 13 - DON BOSCO A.S.D. del 13 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. LUPISALENTO 13 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 18 Novembre 2010 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto in via preliminare l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società ricorrente, risultando dagli atti del presente procedimento, l’avvenuta spedizione di copia del ricorso al Giudice Sportivo e allegata raccomandata del 17.11.1010, per cui tale eccezione va rigettata; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che sulla base delle precisazioni rese dall’arbitro è risultato che effettivamente al 46° del secondo tempo, il calciatore VUKANIC Andrea, mentre era assistente di parte (ruolo coperto sin dall’inizio della gara) sostituiva il calciatore SCIOLTI Riccardo N. 2 della società A.S.D. LUPISALENTO 13 il quale sulla base di quanto dichiarato dall’arbitro, indossava la tuta e svolgeva l’attività di assistente di parte in sostituzione del compagno di squadra VUKANIC fino al termine della gara; ritenuto pertanto che tale sostituzioni costituiscono violazione al divieto previsto e regolato dalla normativa di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 28 ottobre 2010 pag. 5 della Delegazione Provinciale di Lecce P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LUPISALENTO 13 e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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