COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. LUPISALENTO 13 – DON BOSCO A.S.D. del 13 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. LUPISALENTO 13 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 18 Novembre 2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
Gara: A.S.D. LUPISALENTO 13 - DON BOSCO A.S.D. del 13 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D.
LUPISALENTO 13 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 18 Novembre
2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto in via preliminare l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società ricorrente,
risultando dagli atti del presente procedimento, l’avvenuta spedizione di copia del ricorso al Giudice
Sportivo e allegata raccomandata del 17.11.1010, per cui tale eccezione va rigettata;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che sulla base delle precisazioni rese dall’arbitro è risultato che effettivamente al 46° del
secondo tempo, il calciatore VUKANIC Andrea, mentre era assistente di parte (ruolo coperto sin dall’inizio
della gara) sostituiva il calciatore SCIOLTI Riccardo N. 2 della società A.S.D. LUPISALENTO 13 il quale
sulla base di quanto dichiarato dall’arbitro, indossava la tuta e svolgeva l’attività di assistente di parte in
sostituzione del compagno di squadra VUKANIC fino al termine della gara;
ritenuto pertanto che tale sostituzioni costituiscono violazione al divieto previsto e regolato dalla normativa
di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 28 ottobre 2010 pag. 5 della Delegazione Provinciale di Lecce
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LUPISALENTO 13 e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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