COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. RACALE del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. RACALE del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e a seguito delle indagini svolte da questa Commissione Disciplinare Territoriale, per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della’ammenda di € 800,00 inflitta dal primo giudice, che va confermata, anche a seguito della contestata recidiva P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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