COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. OMNIA BITONTO – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della OMNIA BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCHIAVINO Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. OMNIA BITONTO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della OMNIA BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCHIAVINO Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice si appalesa adeguata al comportamento gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui la stessa va confermata P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società OMNIA BITONTO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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