COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S. STRUDÀ – U.S. NUOVA BORGO PACE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della U.S. NUOVA BORGO PACE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE PAOLIS Ivan e FERRI Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S. STRUDÀ - U.S. NUOVA BORGO PACE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della U.S. NUOVA BORGO PACE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE PAOLIS Ivan e FERRI Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il calciatore DE PAOLIS Ivan è risultato vittima di numerose provocazioni da parte di calciatori avversari per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 3 giornate per la sua condotta nei confronti di calciatori avversari; rilevato altresì che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica inflitta al calciatore FERRI Marco anche per la sua qualità di capitano P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore DE PAOLIS Ivan, confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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