COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. STRUDÀ – U.S. NUOVA BORGO PACE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S. STRUDÀ in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SCIOLTI Giuseppe, MATTEI Giuseppe, MERCADANTE Maurizio, DE LEO Marco, LUCERI Gabriele e ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. STRUDÀ - U.S. NUOVA BORGO PACE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S. STRUDÀ in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SCIOLTI
Giuseppe, MATTEI Giuseppe, MERCADANTE Maurizio, DE LEO Marco, LUCERI Gabriele e ammenda di €
300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione
Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la società reclamante ha proposto reclamo a mezzo fax, inoltrato il 21 gennaio 2011, cioè oltre
il termine di cui all’art 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui va dichiarata la inammissibilità
dello stesso
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. STRUDÀ e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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