COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ – A.S.D. STELLA DEL COLLE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCA Salvatore Claudio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ - A.S.D. STELLA DEL COLLE del 9 Gennaio 2011. (Reclamo
della A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore MANCA Salvatore Claudio di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 28 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi adeguata alla particolare gravità della
condotta del suddetto calciatore nei confronti di calciatori avversari così come previsto dall’art. 19 punto 4
lettera c del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. STELLA ROSSA NARDÒ e, per l’effetto, addebitare la
relativa tassa sul conto della stessa.
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