COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. SPORTING CORATO – A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore GALLO Patrizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SPORTING CORATO - A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA del 6 Gennaio 2011.
(Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore GALLO Patrizio di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la prima parte oggetto del reclamo è relativa al risultato della gara in epigrafe citata, che
andava inviata alla controparte con lettera raccomandata e con allegazione dell’attestazione dell’invio
allegata al reclamo ai sensi dell’art. 45 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva la cui omissione rende il
reclamo inammissibile;
considerato che va confermata la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore GALLO Patrizio il cui
comportamento è risultato gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORTING CORATO avverso il risultato
della gara, confermando nel resto le impugnate decisioni;
addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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