COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. SPORTING CORATO – A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore GALLO Patrizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. SPORTING CORATO - A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. SPORTING CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore GALLO Patrizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 Gennaio 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la prima parte oggetto del reclamo è relativa al risultato della gara in epigrafe citata, che andava inviata alla controparte con lettera raccomandata e con allegazione dell’attestazione dell’invio allegata al reclamo ai sensi dell’art. 45 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva la cui omissione rende il reclamo inammissibile; considerato che va confermata la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore GALLO Patrizio il cui comportamento è risultato gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORTING CORATO avverso il risultato della gara, confermando nel resto le impugnate decisioni; addebitare la relativa tassa sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it