COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 3 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – A.S.D. NUOVA DAUNIA del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. ZINFOLLINO Girolamo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 3 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – A.S.D. NUOVA DAUNIA del 16 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. ZINFOLLINO Girolamo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 20 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che il comportamento dell’allenatore sig. ZINFOLLINO Girolamo responsabile del divieto di accesso negli spogliatoi della propria squadra nonostante la sua inibizione in precedenza comminatagli oltrechè il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro al di fuori del recinto di gioco, può essere adeguatamente punito con la inibizione fino al 10 marzo 2011 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi la inibizione inflitta al sig. ZINFOLLINO Girolamo al 10 marzo 2011; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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