COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 3 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CRISTO RE – A.S.D. RED BOYS del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.S.D. CRISTO RE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Matrovito Pierfrancesco, squalificato per cinque gare, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 3 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. CRISTO RE - A.S.D. RED BOYS del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.S.D.
CRISTO RE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Matrovito
Pierfrancesco, squalificato per cinque gare, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 44 del
13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come proposto;
RILEVATO
1. che l’istruttoria espletata ha dato conferma delle infrazioni commesse e contestate al calciatore incolpato,
Mastrovito Pierfrancesco;
2. che tali infrazioni, pur meritevoli di censura, vanno punite in maniera più adeguata alla loro effettiva entità;
Tutto ciò premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto:
DELIBERA
a) Ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice così comminando la squalifica, del calciatore Mastrovito
Pierfrancesco, per tre giornate effettive di gara;
b) Non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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