COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO – A.C.D. MASSAFRA del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.C.D. MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GIORGIO Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. BOTRUGNO - A.C.D. MASSAFRA del 9 Gennaio 2011. (Reclamo della A.C.D. MASSAFRA in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GIORGIO
Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 13 Gennaio 2011 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che il comportamento dei calciatori ROMANO Angelo e SERRA Francesco della soc.
MASSAFRA, può qualificarsi solo irriguardoso nei confronti dell’arbitro e non anche violento, per cui più
adeguata si appalesa la squalifica per entrambi fino al 16 Febbraio 2011
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 16 Febbraio 2011 la squalifica inflitta ai calciatori ROMANO Angelo e SERRA Francesco;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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