COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. MINERVINO – A.S.D. CANOSA del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LANDOLFI Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 17 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. MINERVINO - A.S.D. CANOSA del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LANDOLFI Nicola
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il comportamento del calciatore LANDOLFI Nicola quand’anche non fosse da considerare
violento ma gravemente antisportivo oltreché ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, può
ritenersi adeguatamente punito con la squalifica per n. 5 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 5 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore LANDOLFI Nicola;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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