COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 – A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione sig. TROIANo Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 - A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione sig. TROIANo Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 è stato sottoscritto dal presidente sig. Pasquale TROIANO, inibito fino al 3 aprile 2011 giusta Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 febbraio 2011; considerato pertanto che ai sensi dell’art. 19 punto 2 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto a persona inibita di rappresentare la società nelle attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, per cui va considerata inammissibile la proposizione del reclamo dinnanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932 e, per l’effetto, incamerarsi la tassa versata di € 130,00.
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