COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. UGENTO – A.S.D. MARITTIMA del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. UGENTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatore COLITTI Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. UGENTO - A.S.D. MARITTIMA del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. UGENTO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di
€ 800,00 e squalifica calciatore COLITTI Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
46 del 27 Gennaio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che la condotta del calciatore COLITTI Alessandro è risultata sicuramente violenta (ancorché non
particolarmente grave) per cui in applicazione dell’art. 19 punto 4 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva
può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 25 gennaio 2013;
rilevato che per quanto attiene l’ammenda di € 800,00 inflitta dal primo giudice a carico della reclamante
non hanno trovato conferma negli atti ufficiali le argomentazioni addotte dalla società A.S.D. UGENTO per
cui la stessa va condivisa e merita conferma
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 25 gennaio 2013 la squalifica inflitta al calciatore COLITTI Alessandro, confermando nel resto le
impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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