COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LUPATIA SANTERAMO – FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. LUPATIA SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIOVE Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. LUPATIA SANTERAMO - FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 6 Febbraio 2011. (Reclamo
della A.S.D. LUPATIA SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore GIOVE Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10
Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il comportamento del calciatore GIOVE Domenico rientra nella categoria di condotta
antisportiva, ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (art. 19 punto 4 lettera a Codice di
Giustizia Sportiva) così come invocato dalla reclamante, per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la
squalifica per n. 2 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore GIOVE Domenico;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LUPATIA SANTERAMO – FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. LUPATIA SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIOVE Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia)."