COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. UNITED MOTTOLA – A.S.D. ROBUR OSTUNI del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. UNITED MOTTOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GRECO Daniele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. UNITED MOTTOLA - A.S.D. ROBUR OSTUNI del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. UNITED MOTTOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GRECO Daniele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi adeguata alla particolare gravità della condotta del suddetto calciatore nei confronti di calciatore avversario così come previsto dall’art. 19 punto 4 lettera C del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. UNITED MOTTOLA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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