COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5 BARI Gara: A.S.D. TIGROTTI GIOVINAZZO – A.S.D. SPORTOGETHER del 26 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.S.D. SPORTOGETHER in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FAUZZI NATALE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 3 Febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Bari.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5 BARI Gara: A.S.D. TIGROTTI GIOVINAZZO - A.S.D. SPORTOGETHER del 26 Gennaio 2011. (Reclamo della società A.S.D. SPORTOGETHER in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FAUZZI NATALE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 3 Febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Bari. Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come proposto; RILEVATO Comunicato Ufficiale 52 - pag. 63 di 65 1. che dall’istruttoria espletata si è avuta la conferma del comportamento oltraggioso del calciatore FAUZZI NATALE nei confronti dell’arbitro; 2. che tuttavia la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una lieve riduzione; Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto: DELIBERA a) Ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice così comminando la squalifica del calciatore FAUZZI NATALE a quattro giornate effettive di gara; b) Non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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