COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. STELLA JONICA CAROSINO-A.S.D. VIRTUS LATERZA del 30/01/2011 (Reclamo della societa’ A.S.D. STELLA JONICA CAROSINO avverso squalifica inflitta all’allenatore Sig. Antonio Quaranta sino al 31/12/2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 3 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. STELLA JONICA CAROSINO-A.S.D. VIRTUS LATERZA del 30/01/2011 (Reclamo della societa’ A.S.D. STELLA JONICA CAROSINO avverso squalifica inflitta all’allenatore Sig. Antonio Quaranta sino al 31/12/2011). - Letto il reclamo della società in epigrafe in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. Antonio Quaranta squalificato sino al 31.12.2011 di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 47 del 3 febbraio 2011; - Esaminati gli atti ufficiali; - Sentito l’arbitro che ha reso il supplemento di rapporto; - Rilevato che i fatti ascritti inducono a ricondurre l’ episodio, per logica e per le stesse ammissioni dell’interpellato direttore di gara, in un episodio non certo corretto ma non caratterizzato da alcuna presumibile volontà di arrecare danno al direttore di gara, anche in relazione alla circostanza che l’arbitro dell’incontro ha ricevuto solo una leggera spinta per effetto di un seppur gravemente censurabile gesto di stizza dell’allenatore squalificato; - Considerato, inoltre, che tale spinta non ha arrecato lesioni di sorta all’arbitro e che a fine gara l’allenatore ha rivolto a questi le scuse per l’accaduto - Osservato, peraltro, che pur avendo il Giudice di prime cure interpretato il rapporto arbitrale in modo sostanzialmente corretto, appare equo ridurre la squalifica inflitta rapportandola all’effettiva gravità della sanzione, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro con il supplemento di rapporto D E L I B E R A 1. Ridursi l’inflitta squalifica all’allenatore sig. ANTONIO QUARANTA sino al 30.4.2011. 2. Non addebitarsi la tassa di reclamo in quanto parzialmente accolto il reclamo.
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