COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 del 30 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 3 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’assistente n. 2 che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che con fax del 7 Marzo 2011 la società reclamante ha comunicato di non poter presenziare alla riunione odierna limitandosi a comunicare di confidare nell’accoglimento dei motivi del ricorso; ritenuto che può accedersi all’applicazione dell’attenuante generica invocata dalla reclamante per aver disputato la gara in luogo diverso da quello della città di appartenenza e quindi di essere stata posta nella impossibilità di eseguire un più assiduo e peculiare controllo dei propri tifosi locali; ritenuto pertanto che adeguatamente ai fatti occorsi, ed in applicazione delle su citate attenuanti, si appalesa la punizione dell’ammenda di € 1.000,00 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 1.000,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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