COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. TORREMAGGIORE CALCIO – A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 6 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S. TORREMAGGIORE CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente PICCOLANTONIO Biagio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. TORREMAGGIORE CALCIO - A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 6 Febbraio 2011.
(Reclamo della A.S. TORREMAGGIORE CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico del dirigente PICCOLANTONIO Biagio di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 49 del 10 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro sig. DI BELLO Marco e l’assistente sig. PAVONE Gaetano che hanno redatto supplemento
di rapporto;
rilevato che la società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata in sede di reclamo ma ha indicato
quali testimoni, di ascoltare le persone del sig. Davide DI STEFANO, allenatore della società A.S.
TORREMAGGIORE CALCIO e il sig. DRAGONIERI Leopoldo, massaggiatore della società A.S.
NOICATTARO CALCIO S.R.L., la cui audizione non è consentita dalle Carte Federali che tale audizione
prevede solo nei procedimenti di illecito sportivo (cf art. 41 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva);
rilevato altresì che non può essere ascoltato neppure il signor PICCOLANTONIO Biagio per non avere
proposto in proprio il reclamo;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, ma ampia
smentita, con dovizia di particolari resi dall’arbitro e dall’assistente, sia in ordine alla individuazione
inequivoca del sig. PICCOLANTONIO Biagio che degli atti di particolare violenza da lui praticati nei
confronti dell’assistente signor PAVONE Gaetano
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.S. TORREMAGGIORE CALCIO e per l’effetto addebitare la
relativa tassa sul conto della stessa.
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