COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CANOSA – A.S.D. CASAMASSIMA del 20 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. CASAMASSIMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARRASSI Emanuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CANOSA - A.S.D. CASAMASSIMA del 20 Febbraio 2011. (Reclamo della A.S.D. CASAMASSIMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARRASSI Emanuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali dai quali si evince con estrema chiarezza che il comportamento del calciatore CARRASSI Emanuele può qualificarsi sicuramente violento e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui va condivisa e confermata la sanzione inflitta dal primo giudice P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASAMASSIMA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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