COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. S. VITO – A.S. VEGLIE del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. S. VITO - A.S. VEGLIE del 13 Febbraio 2011. (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il lancio di alcuni petardi, che nonn hanno prodotto effetto alcuno sia nei confronti dell’arbitro che dei calciatori di entrambe le squadre, può essere adeguatamente punito con l’ammenda di € 150,00 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 150,00 l’ammenda inflitta alla società U.S. S. VITO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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